Il Superbonus è un’agevolazione prevista all’articolo 119 del Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, stabilisce che la detrazione prevista dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Per gli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, involucro e impianti, la detrazione è concessa a condizione che questa determini un miglioramento di almeno due classi della certificazione energetica ante opera ottenibile anche considerando il contributo di altri interventi “trainati” detraibili, anche questi al 110%. Questo permetterà riqualificazioni multi intervento e ristrutturazioni, fino alla demolizione e ricostruzione, che siano in grado di produrre un significativo miglioramento dell’efficienza del nostro patrimonio edilizio.
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione in cinque anni, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, per la cessione del credito.
Ecobonus 110%: Interventi Trainanti
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (Cappotto in sughero, coperture, sottotetti, pavimenti), che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare singola o situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore (compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari). La detrazione vale per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento esclusivamente per alcuni comuni montani.
- Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, (compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari). Per alcune aree non metanizzate per la sostituzione con caldaie a biomassa con classe 5 stelle e per alcuni comuni montani per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Ecobonus 110%: Interventi Trainati
Se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, la detrazione del 110% spetta anche per altri interventi di riqualificazione energetica – interventi trainati – tra cui:
- sostituzione di infissi;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Intervento Trainante per opere di isolamento termico degli edifici
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio
cappotto in sughero
coperture
sottotetti
pavimenti
con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare singola o situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Sono compresi gli interventi di efficientamento anche se realizzati mediante opere di demolizione e ricostruzione che non modifichino la volumetria originale.
Beneficiari
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- Condomìni
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Istituti autonomi case popolari IACP Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Massimali
- € 50000 edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendente
- € 40000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio da 2 a 8 unità
- € 30000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio con più di 8 unità
Criteri di applicazione
- Rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza
- Miglioramento di almeno due classi energetiche, da ottenere anche congiuntamente ad altri interventi oppure il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica APE
- ante e post intervento nella forma di dichiarazione asseverata.
- I professionisti devono attestare la congruità delle spese rispetto agli interventi realizzati
- I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 201
- Escluse dai benefici le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9
- Per esercitare l’opzione di cessione del credito o sconto è necessario il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione rilasciato da commercialisti, centri di assistenza fiscale.
Ecobonus 110: aspetti fiscali
Detrazione
Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua, l’eventuale quota eccedente non può essere utilizzata in diminuzione dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.
Sconto
Sconto del 100% sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione 110%, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti.
Cessione del credito
Cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti (fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, istituti di credito e intermediari finanziari).
Efficienza energetica e sostenibilità con il sistema a cappotto in sughero biondo BioVerd
L’isolamento termico esterno a cappotto è uno dei più convenienti fra tutti i possibili interventi di riqualificazione energetica, grazie all’ottimo rapporto tra costo dell’intervento e risparmio ottenuto. In funzione dell’ubicazione dell’edificio e della natura dei materiali, si può ottenere un risparmio economico, in termini di minori costi energetici, rispetto ad un edificio non isolato.
Meno consumi uguale non solo a meno spese, ma anche a una minor quantità di emissioni inquinanti: il forte risparmio economico si unisce così ad un’importante salvaguardia ambientale.