Nota Informativa: Autorizzazione in deroga di Cantieri Edili Comune di Milano
Premessa
L’articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447 del 26/10/1995 («Legge quadro sull’inquinamento acustico») cita:
“Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti, (…) l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite (…), per lo svolgimento di attività temporanee (…), nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.”
In ottemperanza alla normativa nazionale, il Comune di Milano ha stabilito che almeno 30 giorni prima del previsto inizio attività di cantieri edili si debba presentare agli uffici della Direzione Centrale Tecnica competenti in materia un’apposita richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di immissione ed emissione acustica.
Tale istanza deve comprendere una relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
Considerato che le immissioni sonore connesse con attività di cantiere determinano inevitabilmente il superamento dei limiti acustici stabiliti dalla normativa nazionale, l’autorizzazione in deroga è necessaria per la totalità dei cantieri edili in Milano.
Siamo perciò sicuri di farVi cosa gradita proponendo il ns. servizio di consulenza acustica, dettagliato in formato PDF.
Servizio di consulenza acustica Coverd
- sopralluogo dell’area, con eventuale effettuazione di indagine fonometrica
- analisi del piano di lavoro
- analisi dell’elenco delle attrezzature di lavoro
- studio dell’impatto acustico sulla base di tutti i dati tecnici acquisiti
- individuazione di eventuali misure di mitigazione acustica
- relazione tecnica, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale